ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1)
1. I redditi degli immobili che non costituiscono
beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né
beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito
nell’ammontare determinato secondo le disposizioni
del capo II del titolo I per gli immobili
situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo
70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione
non si applica per i redditi, dominicali e
agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività
agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti
ivi stabiliti. (2) Per gli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo
37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non
si applica comunque l’articolo 41. (3) In caso di
immobili locati, qualora il canone risultante dal
contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo
del 15 per cento del canone medesimo,
dell’importo delle spese documentate sostenute
ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione
degli interventi di cui alla lettera a) del comma
1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore
al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare,
il reddito è determinato in misura pari a quella
del canone di locazione al netto di tale riduzione.
(4) Per gli immobili locati riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto
di locazione ridotto del 35 per cento risulti
superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare,
il reddito è determinato in misura pari a
quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
(5)
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi
ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono
ammessi in deduzione. (6)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Si veda ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77.
(3) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1), DL
2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.
Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2011.
(4) Periodo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del
successivo comma 2, la disposizione di applica a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 4.10.2005.
(5) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 2), DL
2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.
Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2011.
(6) Ai sensi dell’art. 1, comma 35, L. 24.12.2007 n. 244, “tra le spese
e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art.
90 del testo unico delle imposte sui redditi
(...), non si comprendono
gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione
degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione
del periodo precedente costituisce norma di interpretazione
autentica”.
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